All'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 con le seguenti: i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.