Al comma 10, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è definita dalle Regioni, sulla base di linee generali formulate, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle Regioni stesse di concerto col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sancite con intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997.