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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.26. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/05/2015  [ apri ]
3.26.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'educazione di genere di cui all'articolo 2, comma 11, è istituito l'insegnamento denominato educazione alla parità di genere quale percorso formativo autonomo all'interno degli insegnamenti previsti dai piani dell'offerta formativa e trasversale ad altri insegnamenti come quello di educazione alla cittadinanza. A tal fine il dirigente scolastico, d'intesa con il collegio dei docenti ed il consiglio d'istituto nomina, tra i docenti, un referente dell'educazione di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate, in collaborazione con gli organismi preposti alle politiche per le pari opportunità, assicurando il coinvolgimento delle famiglie degli studenti. I contenuti e le modalità dell'educazione di genere saranno adeguati all'età degli alunni e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale. Nell'ambito delle risorse disponibili il MIUR, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, predispone appositi percorsi formativi per il personale docente da impegnare nell'insegnamento dell'educazione di genere che prevedono, in particolare, tematiche quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, la cultura del rispetto dell'altro e la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.