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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.22. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/05/2015  [ apri ]
3.22.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di assicurare la migliore continuità tra scuola secondaria di II grado e l'istruzione superiore, le istituzioni scolastiche, le università e gli ITS potranno sottoscrivere dei protocolli d'intesa finalizzati alla definizione di un programma di attività co-progettate e co-realizzate, il cui fine sia quello di implementare e certificare le competenze acquisite dagli studenti della scuola secondaria superiore in vista della prosecuzione della loro formazione in ambito universitario ovvero nel segmento dell'Istruzione Tecnica Superiore (ITS).
  I percorsi potranno essere attivati con gradualità a partire dal secondo biennio della scuola secondaria di II grado e insisteranno sul potenziamento delle competenze in ingresso richieste dalle Università e dagli ITS.
  Le attività didattiche realizzate da un team di docenti universitari e di scuola secondaria di II grado, selezionati, rispettivamente, dai direttori di dipartimento universitari e dal Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994), contribuiranno anche alla formazione in servizio dei docenti, attraverso la metodologia della ricerca-azione e della Comunità di Pratiche.
  Le competenze acquisite dagli studenti, certificate in base ad indicatori e livelli definiti nell'ambito dei protocolli di intesa coerentemente all'EQF (Quadro Europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente) contribuiranno a formare il 50 per cento del punteggio attribuito agli studenti che partecipano alle selezioni per l'ammissione alle facoltà a numero chiuso o limitato.

ex 3. 11.