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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.223. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/05/2015  [ apri ]
2.223.

  Sopprimere i commi 11 e 13.

  Conseguentemente,
   all'articolo 8, al comma 3, sostituire le parole: dell'organico con le seguenti: per il potenziamento dell'offerta formativa;
   all'articolo 9, sopprimere i commi 2, 3 e 4;
   all'articolo 10:
    a) al comma 1, dopo le parole: nell'organico dell'autonomia «inserire le seguenti» nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015;
    b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito e sopprimere le parole: nelle graduatorie;
    c) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   «c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;
    d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;
    e) al comma 4, lettera b) dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti:, nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2,;
    f) sopprimere i commi 5, 6, 7;
    g) al comma 10 sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018;
    h) al comma 11 sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;
   all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
  3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2016. 3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ex 8. 1034