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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.216. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/05/2015  [ apri ]
2.216.

  Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  16-bis A decorrere dal 1o settembre 2015, l'articolo 307 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:
  Art. 307. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici Scolastici Regionali e del Dirigente ad essi preposto, che per la specifica funzione da ricoprire in ogni Ambito Territoriale, si avvale della collaborazione di un docente di ruolo di Educazione Fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.
  Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2015, e 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 2. 1076.