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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.37. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/05/2015  [ apri ]
1.37.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate, ove compatibili, a tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine, sulla base dei principi di cui alla presente legge, ove necessario sono conclusi appositi accordi presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ai fini dell'estensione delle presenti norme alle istituzioni che erogano i percorsi in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ed è modificata la disciplina per il conseguimento e il mantenimento della parità scolastica. Le deleghe legislative di cui all'articolo 23 sono esercitate nel rispetto dei principi di cui al presente comma.

ex 0. 1. 2000. 27.