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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.34. in Assemblea riferita al C. 2994-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/05/2015  [ apri ]
1.34.
inammissibile

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la subordinazione dell'orario scolastico settimanale alle richieste delle famiglie.

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 700 milioni a decorrere dal 2015.
  3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-quinquies. Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ex 0. 1. 2000. 8.