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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.03. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2977

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2015  [ apri ]
8.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente articolo:

Art. 8-bis.
(Dichiarazione dello stato di emergenza per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali).

  1. Nelle more di un intervento strutturale da predisporre con l'Unione Europea, per far fronte a condizioni di pericolo per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali, dovute ad un eccezionale afflusso migratorio e finalizzate al contrasto di associazioni criminali straniere, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri delibera lo stato di salvaguardia della sicurezza e la protezione dei confini territoriali, determinandone la durata in stretto riferimento alla qualità degli eventi.
  2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  3. La dichiarazione di cui al comma 1 prevede interventi, con il ricorso all'utilizzo delle Forze Armate, finalizzati a:
   a) controllo delle linee di confine e delle linee costiere;
   b) operazioni navali atte ad intercettare e fermare le navi che trasportano immigrati clandestini in acque internazionali, in prossimità del limite dell'acque territoriali degli Stati stranieri interessati dalle partenze;
   c) al contrasto alle associazioni criminali di matrice straniera che operano nel territorio italiano;
   d) a azioni di contrasto alle associazioni criminali che gestiscono la tratta di persone.