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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.06. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2977

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2015  [ apri ]
7.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni demaniali).

  1. Il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2025.
  2. Allo scadere della proroga viene riconosciuto al concessionario uscente il diritto di prelazione legale al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
  3. Al concessionario non optante, di cui al precedente comma allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti per gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, nelle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso della somma dei valori sopra descritti.