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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.02. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2977

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2015  [ apri ]
7.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010).

  All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nel quadro dei principi stabiliti dalla direttiva CE 163/2006. Le attività delle imprese turistico balneari non possono essere sottoposte a limitazioni di orario diverse da quelle stabilite nel territorio comunale per l'esercizio di attività uguali o analoghe e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme,prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento agli impianti utilizzati per tali eventi e non possono essere considerati le emissioni provenienti dall'indotto».