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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.01. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2977

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2015  [ apri ]
7.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010).

  All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari, tutelare la concorrenza ed elevare la qualità dell'offerta turistico ricreativa le attività sono soggette ai medesimi orari di esercizio previsti per le attività analoghe e per quelle accessorie nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Le attività di intrattenimento musicale e danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni se non per gravi, comprovati e riconosciuti motivi di sicurezza e di ordine pubblico.
  Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento agli impianti utilizzati per tali eventi e non possono essere considerati le emissioni provenienti dall'indotto».