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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.14. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2977

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2015  [ apri ]
4.14.
approvato

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Diritti amministrativi).

  1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è il seguente:
   a) nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
    1) sull'intero territorio nazionale, 111.000 euro;
    2) su un territorio avente fino a 50 milioni di abitanti, 25.000 euro;
    3) su un territorio avente fino a 30 milioni di abitanti, 18.000 euro;
    4) su un territorio avente fino a 15 milioni di abitanti, 9.000 euro;
    5) su un territorio avente fino a 5 milioni di abitanti, 3.000 euro;
    6) su un territorio avente fino a 1 milione di abitanti, 600 euro;
    7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti, 300 euro».

   d) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

  1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenuti al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
   a) euro 2 per ogni Mhz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;
   b) euro 4 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 Ghz e un valore pari o superiore a 10 Ghz;
   c) euro 8 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 Ghz e un valore pari o superiore a 6 Ghz;
   d) euro 16 per ogni Mhz nella gamma di frequenza inferiore a 6 Ghz».