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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.02. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2977

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/05/2015  [ apri ]
20.02.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente Capo:

Capo IX-bis.
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20-bis.

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:
  «9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza»;
   b) all'articolo 31, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di» le parole: «due mesi» sono sostituite dalla seguenti: «quattro mesi»;
   c) all'articolo 36, la rubrica è sostituita con la seguente: «(Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea)».

  Conseguentemente, al comma 1, sono inserite in principio le seguenti parole: «Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e»
   d) all'articolo 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute».

Il Relatore