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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.01. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2977

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2015  [ apri ]
20.01.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente Capo:

Capo IX-bis.
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20-bis.
(Modifiche alla legge n. 234 del 2012).

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
  «Art. 41-bis. — (Fondo recepimento normativa europea). — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi ed in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a euro 10 milioni per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 183 del 16 aprile 1987 e, quanto a euro 50 milioni annui, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo