Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:
Art. 19-bis.
(Bonifica delle discariche. Procedura di infrazione 2003/2077).
1. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate dalla procedura di infrazione 2003/2077, in relazione alla quale la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea, ex articolo 260 (C-196/13), approvano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio. Ai fini del finanziamento degli interventi sono utilizzati, in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale.