Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. Con riguardo alla necessità di implementare gli interventi volti a dare soluzione ai procedimenti aperti dall'UE per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, carenza di depuratori e sistemi fognari, nonché per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 80 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.
2. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma, la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rideterminato dalla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta per ciascuno degli anni 2015-2017, di 80 milioni di euro.