Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono comunque vietati»;
b) all'articolo 4, sopprimere i commi 3 e 4;
c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «nonché il loro uso in funzione di richiami» sono abrogate;
d) all'articolo 5, sopprimere il comma 2;
e) all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: «con l'uso dei richiami vivi»;
f) all'articolo 5, sopprimere i commi 7, 8 e 9;
g) all'articolo 21, comma 1 sopprimere le lettere p) e q);
h) all'articolo 21 comma 1, lettera r), sopprimere le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali»;
i) all'articolo 21 comma 1, lettera ee), sopprimere le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e»;
l) all'articolo 31 comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero»;
2. All'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.