Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso Art. 5-bis con il seguente:
Art. 5-bis. — (Lavori vietati ai minori). — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.
2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.
3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2.