Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente Capo:
Capo IX-bis.
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 20-bis.
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:
«9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza.»;
b) all'articolo 31, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di» le parole: «due mesi» sono sostituite dalla seguenti: «quattro mesi»;
c) all'articolo 36, la rubrica è sostituita con la seguente: (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea).
Conseguentemente, al comma 1, sono inserite in principio le seguenti parole: Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e;
d) all'articolo 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».