Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 218 comma 1, la lettera o) è sostituita con la seguente:
o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico.