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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.02. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 2977

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/05/2015  [ apri ]
17.02.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:
    «c-bis) “aggregatore”, un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;
    c-ter)audit energetico”, una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati».