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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.22. in Assemblea riferita al C. 2957

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/10/2015  [ apri ]
1.22.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 5-quater, con il seguente:
  5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 del e dall'articolo 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata con legge del 20 marzo 2003, n. 77.