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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.95. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.95.

  All'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo il punto 1) inserire il seguente:
  1-bis) prevedere che gli atti di parte siano a disposizione delle altre parti esclusivamente alla scadenza del termine per il loro deposito fissato dalla legge o dal giudice.