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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.71. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.71.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:
   8) disciplinare il rito, secondo i principi del giusto processo e criteri di semplificazione e flessibilità, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui all'articolo 330 e 333 del codice civile e per quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali, prevedendo in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale, che:
    8.1) nella fase preprocessuale, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
    8.2) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di instaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;
    8.3) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;
    8.4) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con il Tribunale e la Procura Minorile nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore ai sensi dell'articolo 403 del codice civile;
    8.5) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in Corte di Appello e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;
    8.6) una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.