Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita debba essere curata da avvocati specialisti;.