All'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:
a) «5-bis). Individuare le funzioni dei tecnici specializzati e la loro specificità, anche di formazione professionale.»;
b) «5-ter). Prevedere e disciplinare un procedimento cautelare uniforme di famiglia.»;
c) «5-quater) Prevedere e disciplinare l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali».