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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.25. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/01/2016  [ apri ]
1.25.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:
    1) istituire presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni distaccate di Corte d'appello le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori di cui ai punti 5) e 6);
    2) sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, introducendo le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;
    3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui, in seguito alla soppressione, sono attribuite le funzioni, salvo il diritto, ove già maturato al momento di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;
    4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione, con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto per il coordinamento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori; prevedere che il presidente del tribunale con provvedimento di organizzazione tabellare designi il presidente titolare della sezione;
    4-bis) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'emissione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi e dettare la disciplina dell'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;
    4-ter) prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali di cui al punto 6);
    5) attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate circondariali di cui al punto l) in primo grado:
     a) i procedimenti attualmente devoluti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando ci sono figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;
     b) i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 32 del Regio Decreto Legge 20 luglio 1934. n. 1404, fatta eccezione per i procedimenti di cui agli articoli 330. 332 e 333 del codice civile, che sono attribuiti alle sezioni specializzate distrettuali di cui al punto 6;
     c) i procedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile quando è in corso tra i genitori un procedimento di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, o un procedimento relativo ai figli nati fuori dal matrimonio o instaurato ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;
     d) i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare esclusi quelli di cui al punto 6;
    6) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali di cui al punto l) tutti i procedimenti previsti dalla legge 4 maggio 1983.-numero 184, e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile salvo quanto previsto dal punto 5), lettera c), oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale e ogni altro procedimento attualmente devoluto al tribunale per i minorenni in materia penale e civile e amministrativa;
    6-bis) prevedere che i magistrati siano assegnati in via esclusiva alle sezioni specializzate di cui al punto 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la Corte d'appello o con una sezione di Corte d'appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;
    7) prevedere l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in sede di appello e in sede di reclamo contro i provvedimenti di cui ai procedimenti indicati ai punti 5) e 6); prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che detti procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato;
    8) assicurare alle sezioni specializzate di cui al punto 1) l'ausilio dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati;
    9) prevedere che le sezioni specializzate di cui al punto 6 operino nella composizione attualmente prevista per i tribunali per i minorenni dall'articolo 2 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404;
    10) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al punto 1) secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:
    10.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio la quale preveda:
     a) introduzione con ricorso con previsione di un termine libero a comparire per la controparte di almeno 20 giorni, riducibile in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;
     b) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;
     c) celebrazione di una prima udienza davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al punto 1) o altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori (salvo che gli stessi non siano capaci di discernimento), eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, infine adotta provvedimenti provvisori e fissa udienza per l'assunzione delle prove (richieste negli atti introduttivi e eventualmente precisate all'esito dell'ascolto di parti e minori) o, se non sia ritenuta necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette al collegio per la decisione (con o senza termini per memorie conclusionali secondo la difficoltà del caso, sentite le parti);
     d) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della Corte di Appello;
     e) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque momento, se necessaria, sentite le parti;
     f) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori e del potere di emanarla in forma monocratica;
     g) della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;
   10.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali/congiunti e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la quale preveda:
    a) introduzione con ricorso congiunto;
    b) comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al punto 1) o ad altro giudice delegato il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza all'interesse del minore delle condizioni concordate disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;
    c) rimessione al collegio per l'omologa delle condizioni di separazione o di disciplina della filiazione fuori dal matrimonio, per la sentenza di divorzio congiunto nel restante caso;
   10.3) dettare una disciplina omogenea, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale:
    a) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
    b) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di instaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;
    c) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;
    d) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con l'ufficio del pubblico ministero di cui al punto 13), nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore di cui all'articolo 403 del codice civile;
    e) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento cautelare uniforme;
    f) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando, quelli reclamabili in Corte di Appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50 bis del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;
    g) una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inos- servanza.
   10.4). assicurare che:
    a) sia assicurata l'adeguata considerazione dell'interesse del minore effettuandone l'ascolto diretto con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove lo ritenga opportuno; salvo che il giudice valuti che il minore non sia capace di discernimento;
    b) sia assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;
   11) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai punti 5) e 6) sono esercitate dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;
   12) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 6) i procedimenti penali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
   13) istituire presso le procure della repubblica presso i tribunali di cui al punto 6) gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; e prevedere, presso le procure generali, l'individuazione, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche;
   14) prevedere che in ambito penale le sezioni specializzate di cui al punto 6) esercitino la giurisdizione secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, nella stessa composizione prevista dall'ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 2 di detto decreto per ciascuna delle funzioni previste;
   15) prevedere che costituisca titolo preferenziale ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al punto 13 il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e l'aver partecipato ad azioni di formazione, e che i magistrati privi di titoli per pregresse esperienze in materia di famiglia e minori che siano comunque assegnati alle sezioni specializzate debbano svolgere corsi di formazione presso la scuola superiore della magistratura secondo le indicazioni del consiglio superiore della magistratura;
   16) prevedere che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle Procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche azioni di formazione, che saranno organizzate dalla Scuola Superiore della Magistratura e che avranno come obbiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e PM della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti, di buone prassi per l'ascolto del minore;
   17) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate circondariali e distrettuali di cui al punto 1) nonché degli uffici del pubblico ministero adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite alle sezioni specializzate distrettuali di cui al punto 6) senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministero della giustizia;
   18) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione, di esecuzione, nonché quelle di coordinamento dello stesso con le leggi che si occupano della tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie.».