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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.213. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2016  [ apri ]
1.213.
approvato
(nuova riformulazione)

  All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
  «h) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, e prevedendo altresì:
   i. l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;
   ii. l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;
   iii. il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti;
   iv. la previsione di un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispetto di termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della Giustizia, che non consenta alla parte di caricare il caricamento degli atti processuali e dei documenti;
   v. la previsione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: (i) la agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; (ii) la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone diversamente abili; (iii) la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; (iv) l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore;
   vi. il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo; la previsione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità delle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche;
   vii. individuare i casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice;
   viii. individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;
   ix. disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare la reperibilità degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute;
   x. introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, e strutturazione di campi necessari all'implementazione delle informazioni dei registri del processo, per assicurare un'agevole consultabilità degli atti e dei provvedimenti informatici, prevedendo le conseguenze, anche processuali, dell'eventuale inosservanza;
   xi. prevedere la visibilità con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi inclusi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico;
   xii. emanare un testo unico in materia di processo civile telematico, comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari;
   xiii. disciplinare le modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere;
   xiv. implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell'attività giudiziaria.

  Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».