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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.203. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.203.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) quanto all'esecuzione forzata:
    1) rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
    2) prevedere che, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice, previa effettiva liberazione del bene ovvero assicurando anche con modalità informatiche la possibilità ad ogni interessato di visionare compiutamente 1*immobile, dispone un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
    3) includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, prevedendo che l'impignorabilità, anche nei casi diversi da quello di cui alla presente lettera, è rilevabile d'ufficio;
    4) individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve, a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte;