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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.175. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.175.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3) inserire il seguente:
  3-bis) Modificare il terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile sostituendolo con il seguente: «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova né possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado iter causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio».