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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.130. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.130.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che la relazione del consulente tecnico sia completa delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse e che debba essere depositata in cancelleria nel termine massimo di trenta giorni dalla chiusura delle operazioni. Il consulente, per comprovate difficoltà oggettive, può ottenere per una sola volta una proroga di trenta giorni. Con ordinanza, resa all'udienza di cui all'articolo 193, il giudice fissa i termini intermedi entro i quali il consulente tecnico deve trasmette alle parti costituite la relazione e le parti devono far pervenire al consulente le proprie osservazioni sulla relazione.