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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.098. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.098.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Sanzioni a carico delle parti e pagamento del contributo unificato).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis dell'articolo 13 è abrogato;
   b) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o per la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale della metà del contributo unificato. La restante parte è posta a carico del soccombente con la sentenza che definisce il giudizio».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di spese di giustizia.