Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2.
1. All'articolo 84 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti del processo».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.