Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2.
Il quarto comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La procura speciale si presume conferita anche per i successivi gradi o per le successive fasi del processo, comprese quelle di attuazione e di esecuzione forzata, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa. Il difetto di procura alle liti è sempre sanabile, con effetto retroattivo, ai sensi dell'articolo 182».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.