Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.