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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.075. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/02/2016  [ apri ]
1.075.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
   Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.