Proposta emendativa 1.075. in II Commissione in sede referente
riferita al C.
2953
1.075.
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016
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1.075.
(nuova formulazione)
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2016
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pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/02/2016
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Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/02/2016
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apri
]
1.075.(nuova formulazione)
approvato
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2016
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apri
]
1.075.(nuova formulazione)
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.».
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016
[
apri
]
1.075.
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 648 I comma del codice di procedura civile, dopo le parole: «vizi procedurali», sono inserite le parole: «non manifestamente infondati».