stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.073. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.073.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Nella citazione l'opponente può omettere l'indicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4); in tale caso, entro i venti giorni successivi alla notificazione della citazione, a pena di nullità, deve depositare nel fascicolo d'ufficio un atto contenente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui l'opposizione si fonda. Lo stesso giorno il cancelliere trasmette a mezzo di posta elettronica certificata copia dell'atto al procuratore dell'opposto».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.