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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.06. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.06.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Modifiche alle disposizioni attuative del codice di procedura civile).

  1. All'articolo 73 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «alle parti è precluso l'accesso alle copie degli atti di parte fino allo scadere del termine per il loro deposito».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche glie disposizioni attuative al codice di procedura civile».