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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.052. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.052.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «Art. 328-bis. – (Notificazione dell'impugnazione alla parte colpita da evento interruttivo). Il termine per proporre l'impugnazione nei confronti della parte colpita dagli eventi di cui agli articoli 299 e 301 si intende osservato se, non essendo stato dichiarato l'evento interruttivo né risultando esso a seguito della notifica della sentenza, la notifica dell'impugnazione è effettuata presso il difensore costituito nel precedente grado ovvero, se non vi è stata costituzione in giudizio, presso l'ultimo domicilio della parte.
  Se l'evento interruttivo è stato dichiarato, ovvero risulta a seguito della notifica di cui all'articolo 286, l'impugnazione è notificata presso il difensore costituito nel precedente grado collettivamente e impersonalmente agli eredi se l'evento riguarda la parte e alla parte personalmente se esso riguarda il difensore.
  Il giudice dell'impugnazione adotta i provvedimenti più opportuni in relazione al caso di specie affinché sia garantito il diritto di difesa, eventualmente concedendo un termine alla parte colpita dall'evento per la proposizione di impugnazione incidentale».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.