stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.044. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.044.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Impugnazioni).

  1. Il secondo comma dell'articolo 283 del codice di procedura civile è abrogato.
  2. All'articolo 328 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «il termine stesso» sono inserite le seguenti: «, per la parte colpita dall'evento,»;
   b) al terzo comma, le parole: «sei mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
   c) alla rubrica, le parole: «contro gli eredi della parte defunta» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte colpita dall'evento».

  3. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «Art. 328-bis. – (Notificazione dell'impugnazione alla parte colpita da evento interruttivo). – Il termine per proporre l'impugnazione nei confronti della parte colpita dagli eventi di cui agli articoli 299 e 301 si intende osservato se, non essendo stato dichiarato l'evento interruttivo né risultando esso a seguito della notifica della sentenza, la notifica dell'impugnazione è effettuata presso il difensore costituito nel precedente grado ovvero, se non vi è stata costituzione in giudizio, presso l'ultimo domicilio della parte.
  Se l'evento interruttivo è stato dichiarato, ovvero risulta a seguito della notifica di cui all'articolo 286, l'impugnazione è notificata presso il difensore costituito nel precedente grado collettivamente e impersonalmente agli eredi se l'evento riguarda la parte e alla parte personalmente se esso riguarda il difensore.
  Il giudice dell'impugnazione adotta i provvedimenti più opportuni in relazione al caso di specie affinché sia garantito il diritto di difesa, eventualmente concedendo un termine alla parte colpita dall'evento per la proposizione di impugnazione incidentale».

  4. Al terzo comma dell'articolo 330 del codice di procedura civile, le parole: «un anno dalla pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla pubblicazione».
  5. Al secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è rinunciata».
  6. All'articolo 335 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice dell'impugnazione può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare alle spese la parte che, in violazione dell'articolo 333, abbia proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme dell'impugnazione principale».
  7. Al secondo comma dell'articolo 336 del codice di procedura civile, dopo le parole: «La riforma o la cassazione» sono inserite le seguenti: «con sentenza passata in giudicato».
  8. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 342. – (Forma dell'appello). – L'appello si propone con citazione contenente, oltre alle indicazioni prescritte dai numeri 1) e 2) dell'articolo 163, l'indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata. L'atto deve altresì contenere l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito al convenuto a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 347 venti giorni prima dell'udienza indicata e l'avvertimento che non costituendosi entro tale termine decadrà dal potere di proporre l'appello incidentale di cui all'articolo 343 e di riproporre le domande e le eccezioni di cui all'articolo 346.
  L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei mezzi di prova, dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché di quelli ammissibili a norma dell'articolo 345, terzo comma».

  9. Al secondo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la copia depositata è contestata, o quando lo ritenga comunque opportuno, il giudice d'appello invita la parte a provvedere al deposito di copia dichiarata dal pubblico ufficiale conforme all'originale».
  10. Gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile sono abrogati.
  11. All'articolo 350 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti;» sono soppresse;
   b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nella stessa udienza il giudice provvede con ordinanza, a norma dell'articolo 356, sulle istanze istruttorie; il presidente, se ritiene non necessaria l'assunzione collegiale dei mezzi istruttori, può delegarla a uno dei componenti del collegio».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.