Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2.
1. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.