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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.014. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.014.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:»

«Art. 2

  1. Dopo l'articolo 127 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «Art. 127-bis. – (Rinvio della causa). – Il giudice, quando per qualsiasi motivo e con opportuna motivazione, rinvia la causa a un'udienza successiva, non può perentoriamente far decorrere più di quattro mesi dall'ultima udienza»».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».