Al comma 2, lettera h), numero 23), sopprimere la parola: direttamente.
Conseguentemente, al medesimo numero:
sostituire le parole: che a tal fine l'avvocato alleghi all'atto da notificare con le seguenti: eliminare la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dell'ordine, prevedendo che l'avvocato debba allegare alla copia da notificarsi;
aggiungere, in fine, le parole: attribuire all'avvocato e al dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente il potere di attestare la conformità all'originale delle copie da notificare e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale; prevedere che quando l'avvocato non può rendere la dichiarazione da allegare alla copia da notificarsi, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione deve comunque essere effettuata a mezzo del servizio postale, mantenendo in capo all'ufficio postale le attività previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.