Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2-quinquies, aggiungere i seguenti:
«2-sexies) regolamentare le modalità con cui gli interessati a presentare l'offerta di acquisto degli immobili pignorati hanno diritto di esaminare i beni posti in vendita, prevedendo che la richiesta di visita è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode, che ha l'obbligo di evaderla entro breve termine e previsione per cui la disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro;
2-septies) riconoscere al creditore il potere di fare istanza di assegnazione del bene immobile pignorato a favore di un terzo, regolamentando le modalità e i termini di deposito da parte del creditore assegnatario della dichiarazione del nome del terzo nonché della dichiarazione di quest'ultimo di volerne profittare e prevedendo che, in ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore, a favore del quale è fatto il trasferimento in caso di mancato tempestivo deposito delle predette dichiarazioni;
2-octies) prevedere che nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione all'esecuzione non è ammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569 del codice di procedura civile, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;».