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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.41. in Assemblea riferita al C. 2953-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2016  [ apri ]
1.41.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-septies.1), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-
bis) previsione, al Capo II del Titolo IX del Libro I del codice civile (Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito dei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) che, successivamente alla presentazione dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice possa rimettere le parti, al termine dello scambio delle difese, dinanzi a un componente onorario della sezione specializzata, per un tentativo di conciliazione, con il potere di definire la lite, nel caso di accordo compositivo della stessa, con decreto esecutivo che prende atto dei patti raggiunti.

ex 1. 58.