Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2.1) prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186. L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della valutazione della professionalità e dell'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati.