Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2.1) prevedere che per le ipotesi in cui il giudice non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, di eliminare espressamente l'udienza di precisazione delle conclusioni e prevedere che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, conceda, anche telematicamente alle parti: a) un termine per la precisazione delle conclusioni da effettuarsi mediante deposito telematico di un atto; b) contestualmente i termini ordinari o abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;.