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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.04. in Assemblea riferita al C. 2953-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/03/2016  [ apri ]
1.04.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 342. – (Forma dell'appello). – L'appello si propone con citazione contenente, oltre alle indicazioni prescritte dai numeri 1) e 2) dell'articolo 163, l'indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata.
  L'atto deve altresì contenere l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito al convenuto a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 347 venti giorni prima dell'udienza indicata e l'avvertimento che non costituendosi entro tale termine decadrà dal potere di proporre l'appello incidentale di cui all'articolo 343 e di riproporre le domande e le eccezioni di cui all'articolo 346.
  L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei mezzi di prova, dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché di quelli ammissibili a norma dell'articolo 345, terzo comma.».

ex 1. 057.