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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 2953-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/03/2016  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile, penale ed amministrativa).

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
   «1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
   2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona.».

  2. Al comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini».

  3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «3-quater. Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».

  4. Al comma 2 dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole «per l'esecuzione forzata» è aggiunta la parola «immobiliare».
  5. Al comma 1 dell'articolo 637 codice di procedura civile le parole: «o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «qualunque sia il valore della domanda, salva la competenza per materia prevista da altre disposizioni di legge».
  6. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente «Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 322 del codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del giudice di pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal giudice di pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione».
  7. Al comma 2 dell'articolo 322 del codice di procedura penale, le parole: «Se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace» sono soppresse.
  8. Il comma 3 dell'articolo 322 del codice di procedura penale è abrogato.
  9. All'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace»;
   b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

  10. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dell'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, n. 2, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640, comma 1, 647 e 651 del codice penale»;
   b) al primo comma dell'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale»;
   c) al primo comma dell'articolo 4, la lettera q), è sostituita dalla seguente:
    «q) articoli 186, 187 e 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “nuovo codice della strada”».

  11. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dell'articolo 1, le parole: «Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale» sono soppresse;
   b) i commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 186 decreto legislativo n. 285 del 1992 sono abrogati;
   c) i commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 187 decreto legislativo n. 285 del 1992 sono abrogati.

  12. I giudizi civili di cui ai commi precedenti pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e non rimesse in istruttoria.

ex 1. 01.